ARTICOLO 7

Relazioni e pubblicità dell’attività

1. Il Difensore civico invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Il Presidente dell’Assemblea legislativa trasmette la relazione ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell’Assemblea legislativa. L’Assemblea legislativa provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.

3. Il Difensore civico può anche inviare al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. Anche in questo caso, le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali.

 

Ultimo aggiornamento: 13/04/2023