STATUTO

Art. 1 (Natura)

II "Centro studi giuridici e politici" ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. Il Centro ha sede in Perugia, presso il Consiglio Regionale.

 

Art.2 (Finalità)

II Centro ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche. In tale ambito, il Centro contribuisce alle dinamiche dell'Istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra. A tal fine il Centro opera come organismo culturale e di indagine in grado di offrire strumenti di riflessione e di approfondimento caratterizzati da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.

 

Art. 3 (Attività)

Il Centro persegue le proprie finalità mediante:

a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di aggiornamento professionale;

b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;

c) la realizzazione di ricerche;

d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali e internazionali;

e) l'adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all'art. 2.

 

Art. 4 (Soci)

Possono essere soci del Centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.

Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di "socio istituzionale", a tutti gli altri la qualifica di "socio ordinario".

 

Art. 5 (Ammissione, recesso e decadenza)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei presenti. Il socio può sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall' art.24, secondo comma, del codice civile.

La decadenza dalla qualità di socio è deliberata dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in caso di grave violazione delle norme del presente statuto e su relazione motivata del Consiglio direttivo. Il recesso o la decadenza dalla qualità di socio non conferiscono diritti sul patrimonio del Centro.

 

Art. 6 (Quota sociale)

I soci istituzionali e ordinari sono tenuti a contribuire alle finanze del Centro mediante il versamento della quota associativa annua. L'importo delle quote sociali è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in misura differenziata per le due categorie di soci, con il medesimo atto di approvazione del bilancio di previsione.

 

Art. 7 (Soci onorari)

L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario, su proposta del Consiglio direttivo, a coloro che abbiano contribuito in maniera significativa al perseguimento delle finalità del Centro.

 

Art. 8 (Organi)

Sono organi del Centro:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 9 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci ordinari persone fisiche, dai soci onorari e da un rappresentante per ciascuno dei soci istituzionali e ordinari non persone fìsiche.

 

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea)

Compete all'Assemblea dei soci:

a) deliberare in materia statutaria;

b) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci;

c) deliberare sulle quote di associazione;

d) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, i regolamenti interni del Centro;

e) eleggere i componenti del Consiglio direttivo di propria spettanza;

f) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti;

g) approvare le linee di indirizzo delle attività del Centro;

h) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma delle attività ed il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine alla attività svolta;

i) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.

 

Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dei soci per l'Assemblea deve essere fatta dal Presidente per iscritto, con comunicazione che risulti spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione e che contenga all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da discutere. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o altro mezzo idoneo ed il termine è ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci o di almeno tre membri del Consiglio direttivo il Presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

Sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci o da due membri del Consiglio direttivo.

 

Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)

In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate quando sia presente almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni in materia statutaria e quelle relative alla decadenza dalla qualità di socio devono essere approvate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di una delega.

 

Art. 13 (Composizione e durata del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri di cui tre eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci del Centro e sei eletti dal Consiglio regionale. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1995 n. 11 e successive modificazioni.

Qualora uno o più componenti cessino dalla carica, il Presidente pone sollecitamente in essere le necessarie procedure per la sostituzione, presso la Regione e/o mediante convocazione dell'Assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e il Presidente provvede senza indugio a darne comunicazione alla Regione e a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more della nomina, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti e indifferibili.

 

Art. 14 (Competenze del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo costituisce l'organo di programmazione e di direzione delle attività del Centro. Compete al Consiglio direttivo l'adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento delle finalità statutarie, che non sia espressamente attribuito alla competenza di altri organi.

In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- predisporre regolamenti relativi alla organizzazione interna dei servizi del Centro e deliberare in ordine alle richieste di uffici, mezzi e personale da rivolgere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 21 gennaio 2003 n. 1;

- deliberare annualmente sul programma del Centro da proporre all'assemblea e predisporre la relazione da presentare all'assemblea medesima sull'attività svolta;

- deliberare sulla costituzione ed il finanziamento di gruppi di studio e di ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;

- deliberare sull'organizzazione di convegni, seminari, corsi, nonché sulla partecipazione ad iniziative analoghe da altri promosse;

- deliberare sulla realizzazione di ricerche e sulla cura e pubblicazione di volumi e periodici;

- deliberare sui compensi per gli eventuali collaboratori esterni;

- predisporre annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- presentare all'approvazione dell'assemblea l'ammissione di nuovi soci e la decadenza dei soci che abbiano violato le norme dello Statuto;

- proporre all'assemblea la nomina di soci onorari;

- deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili ed immobili;

- elaborare e proporre modifiche dello Statuto da sottoporre all'assemblea; attuare le direttive ed i programmi deliberati dall'assemblea.

 

Art. 15 (Riunioni del Consiglio direttivo)

II Consiglio direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio direttivo su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto con comunicazione che risulti essere stata spedita almeno cinque giorni prima della data di convocazione e deve contenere all'ordine del giorno l'indicazione degli argomenti da discutere.

In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma od altro mezzo idoneo ed il termine è ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente.

 

Art. 16 (Deliberazioni del Consiglio direttivo)

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

 

Art. 17 (Presidente)

II Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, sovrintende e coordina l'attività del Centro assicurando la realizzazione degli indirizzi e dei programmi.

Il Presidente, in caso di necessità, può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili concernenti le attività del Centro. In tale ipotesi, egli è tenuto a riferire ed a sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, nella prima riunione utile successiva, le determinazioni assunte. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Consiglio direttivo.

 

Art. 18 (Vicepresidente)

II Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, ovvero ogni qualvolta ne venga da questo delegato.

 

Art. 19 (Composizione del Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci che non abbiano alcun altro incarico in seno al Centro.

I componenti del Collegio devono essere scelti fra persone che possiedono particolari e comprovate esperienze in materie economiche o giuridiche. Il Presidente del Collegio è nominato dai componenti del medesimo nel proprio seno.

 

Art. 20 (Funzioni e durata del Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori svolge funzioni di verifica dei conti e di controllo periodico della gestione economica e finanziaria del Centro.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno. Il Collegio redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto del centro.

 

Art. 21 (Gettoni di presenza e rimborsi)

Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e a quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura fissata dalla legislazione vigente.

Spetta ai componenti degli organi il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. 

 

Art. 22 (Struttura)

La struttura operativa del Centro è costituita nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di organizzazione degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

 

Art. 23 (Patrimonio)

II patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili e immobili e dai diritti immateriali su opere dell'ingegno comunque appartenenti al Centro, anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità, legali e donazioni.

 

Art. 24 (Entrate)

Costituiscono entrate del Centro:

a) i contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione, da enti, da associazioni e da privati;

b) le quote sociali;

c) i proventi derivanti da iniziative editoriali, da ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni;

d) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

e) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;

f) le rendite patrimoniali.

 

Art. 25 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo sottopone il bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il 20 luglio.

Il Consiglio direttivo sottopone il conto consuntivo, unitamente alla relazione sull'attività svolta, all'esame dell'Assemblea, che li approva entro il 20 aprile.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere depositati nella sede del Centro almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione. Il bilancio di previsione, deliberato dall'Assemblea, viene trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce. Il conto consuntivo, deliberato dall'Assemblea, viene trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

 

Art. 26 (Scioglimento)

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, conseguente allo scioglimento del Centro, il patrimonio del medesimo viene interamente devoluto alla Regione. Lo scioglimento non conferisce ai soci diritti sul patrimonio del Centro.

 

Art. 27 (Norme finali)

L'Assemblea provvede ad eleggere i componenti del Consiglio direttivo di propria competenza ed i componenti del Collegio dei revisori nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente.

Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente, il Consigliere Tesoriere.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2022