Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi:
- dell'Amministrazione regionale;
- degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali;
- delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;
- dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;
- degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.
L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.
Può inoltre segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione Italiana.
Il Difensore Civico interviene a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.
Può intervenire d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.
NORMATIVA
Statuto della Regione Umbria > Legge Statutaria 16 aprile 2005, n. 21
Legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 e s.m.i.