L’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha previsto che “le Province, le Città metropolitane e i Comuni possono formulare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti quesiti in materia di contabilità pubblica, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali”.
Le richieste di parere provenienti dagli enti locali devono presentare determinati requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, alla luce dei parametri stabiliti dalla Sezione Autonomie con delibera 10 marzo 2006, n. 5 e dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera 17 novembre 2010, n. 54.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta deve provenire da un organo legittimato a proporla (Città metropolitana, Provincia o Comune), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente (Presidente di Provincia, Sindaco del Comune) e deve essere trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta deve attenere alla materia della contabilità pubblica. La richiesta non può concernere fatti gestionali specifici ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale e non essere oggetto di esame da parte di altri Organi.

Le richieste devono essere indirizzate alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata cal@pec.alumbria.it

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024