Il CAL, quale sede istituzionale privilegiata di confronto e raccordo fra gli Enti locali e la Regione, dispiega la sua azione nel raggio delle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva e dallo statuto regionale.

In particolare, per la sua natura di organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria, tale attività si è prevalentemente espressa nella deliberazione di pareri obbligatori resi all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale e degli articoli 2 e 3 della l.r. 20/2008, che prevede che il CAL esprima parere obbligatorio:

a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale;

b) sul disegno di legge avente ad oggetto il bilancio di previsione e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione;

c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

Inoltre,  l’art. 1 bis della l.r. n. 20/2008, in ottemperanza alla recente previsione statutaria, ha ampliato l’ambito di attività del CAL, disponendo un suo maggior protagonismo per quanto riguarda le scelte legislative ed i procedimenti di attuazione del diritto europeo, disponendo l’espressione di pareri obbligatori sia sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi; sia sui progetti di legge per il recepimento delle direttive e degli atti normativi dell'Unione europea.

Ultimo aggiornamento: 27/01/2026