L’art. 61 dello Statuto della Regione Umbria, assegna all'Assemblea legislativa la valutazione degli effetti delle politiche regionali ed il controllo sul processo di attuazione delle leggi regionali, anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

Per clausola valutativa si intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale si attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate.

Tali informazioni risultano necessarie da un lato, per conoscere tempi e modalità d'attuazione delle leggi, cercando quindi di mettere in evidenza le eventuali criticità incontrate nel processo di implementazione; dall'altro lato, i dati qualitativi e quantitativi in merito alle risorse stanziate, le azioni promosse ed i risultati ottenuti, risultano indispensabili per comprendere il funzionamento dell'intervento legislativo e valutarne l'efficacia, nei termini degli obiettivi e delle finalità previste dal legislatore.

Infatti, l'inserimento di clausole nella produzione legislativa mira ad innescare una sorta di “circolo virtuoso” nel processo legislativo, che trova la sua origine nella redazione di una proposta di legge, eventualmente corredata in fase istruttoria da una clausola valutativa, e nella successiva approvazione della legge regionale da parte dell'Assemblea legislativa.

La clausola, divenuta norma di legge, obbliga la Giunta regionale a redigere e a trasmettere una relazione che contenga dati di dettaglio in risposta ai quesiti valutativi.

La relazione viene trasmessa all'Assemblea con cadenza periodica, entro i termini previsti dalla clausola valutativa stessa.

CLAUSOLE VALUTATIVE APPROVATE

 

Ultimo aggiornamento: 24/01/2019