SICUREZZA SUL LAVORO: “PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA” – UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE ROSI (PDL)

Il consigliere regionale Maria Rosi (Pdl) ha presentato una proposta di legge contenente norme finalizzate a prevenire i rischi di cadute dall'alto nei lavori in quota, stabilendo misure di prevenzione e protezione dirette a garantire che le attività in quota si svolgano in condizioni di massima sicurezza possibile. Sarà obbligatorio un elaborato tecnico dei lavori che attesterà il rispetto delle misure preventive e protettive indicate nel regolamento.

Data:

11 Apr 2013 01:00

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(Acs) Perugia, 11 aprile 2013 – Il consigliere regionale Maria Rosi (Pdl) ha presentato una proposta di legge contenente norme finalizzate a prevenire i rischi di cadute dall'alto nei lavori in quota, stabilendo misure di prevenzione e protezione dirette a garantire che le attività in quota si svolgano in condizioni di massima sicurezza possibile. Le disposizioni previste si applicano alla realizzazione di interventi edilizi su edifici nuovi o esistenti, qualora detti interventi prevedano lavori in quota relativi alla copertura degli stessi e siano soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in base alle disposizioni contenute nella legge regionale “1/2004” (Norme per l'attività edilizia).


Nel testo vengono elencate le misure di prevenzione e di protezione permanenti da installarsi sulle coperture delle parti superiori degli edifici o in loro prossimità. In ogni caso, i dispositivi di ancoraggio e le linee di ancoraggio conformi alla Norma Uni En 795, nella versione in vigore al momento dell’installazione, sono considerati idonee misure di prevenzione e protezione.


Sarà obbligatorio un elaborato tecnico della copertura, vale a dire un documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità ed ogni elemento necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono attività in quota riguardanti la copertura. Un tecnico abilitato attesterà il rispetto delle misure preventive e protettive indicate nel regolamento. L'assenza dell’elaborato tecnico o l'incompletezza dello stesso, ostano al rilascio del permesso di costruire o, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, impediscono il decorso del temine previsto ai fini del controllo da parte dello Sportello unico per le attività produttive e l'attività edilizia (Suape) cui fa riferimento la legge regionale “8/2011” (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) e determinano l'adozione di un provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione dei lavori. L’elaborato tecnico della copertura è consegnato al proprietario dell'edificio, che è tenuto a darne notizia ai soggetti che svolgano attività in quota nelle fasi successive di manutenzione dell'edificio, nonché a metterlo a loro disposizione, ed è tenuto a consegnarlo al nuovo proprietario, nel caso di trasferimento di proprietà.


Negli edifici di nuova costruzione devono essere obbligatoriamente installati ancoraggi conformi alle norme Uni En 517 (ganci di sicurezza da tetto), installati permanentemente a parti strutturali di tetti inclinati per assicurare le persone e fissare i carichi oppure linee vita, formate da due o più punti di ancoraggio collegati tra loro da un cavo in acciaio inossidabile in tensione, conformi alla norma Uni En 795. RED/PG

Ultimo aggiornamento: 11/04/2013