SECONDA COMMISSIONE: INIZIATO L'ESAME DEL PROGETTO DI TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO PROPOSTO DALL'ESECUTIVO

Data:

11 Set 2013 01:00

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(Acs) Perugia, 11 settembre 2013 – La Seconda Commissione consiliare, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni ha iniziato l'esame del progetto di testo unico in materia di commercio, predisposto dalla Giunta regionale. Assunte numerose osservazioni sul testo formulate dall'ufficio legislativo di Palazzo Cesaroni, che verranno approfondite nella riunione della prossima settimana insieme ai tecnici dell'assessorato e con lo stesso assessore Fabio Paparelli.

Il Testo unico sul Commercio, come gli altri già approvati, è conseguente alla legge regionale '8/2011' (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali), il cui obiettivo è quello di mettere in campo le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa e di riordino del complesso normativo regionale.

Le disposizioni normative regionali che disciplinano la materia del commercio sono state recentemente modificate con la legge “10/2013” adeguandole  alle novità normative introdotte dal pacchetto dei decreti 'Salva Italia', 'liberalizzazioni' e 'semplificazione'.

Il progetto è stato redatto prendendo a riferimento le seguenti leggi regionali: '6/1997' (Disciplina delle fiere, mostre e esposizioni); '24/1999' (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D. Lgs n. 114/1998); '6/2000' (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs n. 114/1998); '13/2000' (Disciplina generale della programmazione del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria). Il progetto di testo unico in materia di commercio è suddiviso in VII Titoli ed in 98 articoli.

SCHEDA “TESTO UNICO COMMERCIO”

TITOLO I
BANCA DATI E DIGITALIZZAZIONE. realizzazione della 'banca dati delle attività commerciali di interesse regionale', da inserire nell'ambito della più ampia banca dati regionale Suape. Vengono raccolti i dati delle attività commerciali dei vari settori anche al fine di verificare la regolarità contributiva delle imprese cooperando con Inps e Inail. Procede alla realizzazione di calendari regionali delle manifestazioni fieristiche, mostre e esposizioni, dei mercati e delle fiere. La modalità informatica semplificale azioni di invio e ricezione dei dati, nonché delle attività di Osservatorio e di divulgazione e realizzazione degli open data. La Giunta regionale definisce con proprio atto requisiti, criteri e modalità per la determinazione di interventi volti ad incentivare l'uso del digitale e lo sviluppo del commercio elettronico, con premialità a favore delle forme aggregate e delle reti di imprese, e con particolare riguardo ai centri commerciali naturali, ai fini della realizzazione di interventi per lo sviluppo nelle imprese del digitale e del commercio elettronico. Sarà infatti lo stesso Piano triennale regionale (art. 11, comma 4 lettera c) a definire e individuare buone pratiche volte a favorire lo sviluppo e la diffusione del commercio elettronico, per rafforzare la presenza nazionale e internazionale delle imprese umbre e  a garanzia dei consumatori.
SEMPLIFICAZIONE. In tema di semplificazione la Giunta regionale prevede indirizzi e criteri cui i Comuni possono attenersi per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per l'insediamento delle medie e delle grandi strutture nei centri storici o negli ambiti delimitati dal quadro strategico di valorizzazione (QSV), anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti. Tra gli strumenti operativi, è prevista la costituzione di un unico organismo che eserciti sia i
compiti e le funzioni dei Centri di assistenza tecnica che delle Agenzie per le Imprese.


TITOLO II
CENTRI COMMERCIALI NATURALI. Viene inserita una declinazione del commercio elettronico (e-commerce). La Giunta regionale definisce requisiti, criteri e modalità per il riconoscimento e la costituzione dei centri commerciali naturali. Viene inserita la definizione di commercio all'ingrosso al fine di chiarire l'equivalente definizione dettata dall'art. 8 del d.lgs. 147/2012 in conformità con quanto precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sono state disciplinate poi in un unico articolo le vendite di liquidazione, promozionali e di fine stagione semplificando le relative procedure e eliminando limiti temporali entro cui effettuare tali vendite straordinarie anche al fine di favorire un migliore servizio ai consumatori.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. sono previsti richiami a poteri dei Comuni di disciplinare mercati e fiere. Sulla verifica della regolarità contributiva delle imprese è stato semplificato il relativo procedimento attraverso la previsione della comunicazione da parte del Comune interessato circa la possibilità di regolarizzarsi pena la decadenza del titolo.

TITOLO III 
FIERE, MOSTRE E ESPOSIZIONI. Viene introdotta la previsione in base alla quale la manifestazione si intende inserita nel calendario regionale laddove l'organizzatore non abbia ricevuto diversa comunicazione nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda; la previsione di una procedura informatica che consenta la gestione e l'integrazione del calendario regionale, anche attraverso gli inserimenti delle manifestazioni di rilevanza locale di competenza dei Comuni. Sono state semplificate le disposizioni relative al riconoscimento degli enti fieristici e quelle relative alla procedura di presentazione delle domande da parte degli organizzatori.

TITOLO IV 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI. Dopo l'impugnativa presentata dal Consiglio dei ministri nei confronti di due articoli (43 e 44) della legge regionale n. 10/2013 che prevedevano l'obbligo per i nuovi impianti di dotarsi di almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, è stato rimosso questo obbligo anche in considerazione del fatto che viene prevista la possibilità la possibilità di aprire nuovi impianti che eroghino soltanto metano o GPL  Si é proceduto poi ad eliminare la tipologia degli impianti di pubblica utilità e a modificare l'articolo che disciplina gli impianti senza gestore. Sempre riguardo gli impianti senza gestore, è stata inserita la previsione in base alla quale la Regione promuove intese volte a favorire un'articolazione funzionale della apertura degli impianti con la presenza del gestore al fine di facilitare la fruizione del servizio da parte di soggetti diversamente abili.

IL TITOLO V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE. È prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale di un atto che integra il Programma triennale di programmazione commerciale prevedendo proprio le misure e gli interventi da sostenere.

IL TITOLO VI detta disposizioni sui termini previsti per l'approvazione dei regolamenti regionali attuativi, mentre il TITOLO VII riguarda le abrogazioni. Per ogni branca del settore sono state disciplinate le sanzioni amministrative. AS/

Ultimo aggiornamento: 11/09/2013