“Riconoscimento pieno dei diritti delle coppie unite civilmente”
L’Aula rinvia in Commissione per approfondimenti la mozione proposta dai consiglieri regionali Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi (Pd) e Fabrizio Ricci (AVS)
08 Gen 2026 15:27
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(Acs) Perugia, 8 gennaio 2026 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha rinviato in Commissione, per approfondimenti, la mozione “Riconoscimento pieno dei diritti delle coppie unite civilmente e contrasto a ogni forma di discriminazione nell’applicazione della legge 104/1992” firmata dai consiglieri regionali Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi (Pd) e Fabrizio Ricci (AVS).
Illustrando l’atto in Aula, Maria Grazia Proietti ha spiegato che “il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), con una circolare interna del 7 ottobre 2025, ha stabilito che i permessi e i congedi previsti dalla legge ‘104/1992’ non si applicano ai lavoratori uniti civilmente, escludendo di fatto le coppie dello stesso sesso dal diritto di assistere il partner o i suoi familiari. Per questo la mozione impegna la Giunta a esprimere pubblicamente solidarietà e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori colpiti dal provvedimento del Dap, denunciando ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale; a trasmettere al ministro della Giustizia e al Dap la posizione ufficiale della Regione Umbria, chiedendo il ritiro o la revisione della circolare del 7 ottobre 2025, in coerenza con i principi di uguaglianza e con la normativa vigente; a promuovere, in sede di Conferenza delle Regioni, un’iniziativa condivisa per chiedere al Governo il pieno riconoscimento dei diritti delle persone unite civilmente in ogni comparto del pubblico impiego; a predisporre, nell’ambito delle proprie competenze, azioni di sensibilizzazione e formazione nelle strutture regionali per garantire il rispetto dei diritti civili e contrastare ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro; a monitorare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, eventuali casi di discriminazione sul territorio regionale connessi all’applicazione della legge 104 o di altre normative a tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle loro famiglie. La legge 104 del 1992 riconosce ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto a permessi e congedi retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità grave. La legge ‘76/2016’ ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso, stabilendo che ‘le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai coniugi si applicano anche alle parti dell’unione civile’. L’Inps, nel 2022, ha chiarito che i permessi e i congedi previsti dalla legge ‘104/1992’ spettano anche ai lavoratori e alle lavoratrici uniti civilmente, equiparando i due istituti e uniformando la prassi amministrativa ai principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione e dalla normativa europea. L’interpretazione del Dap, con la circolare del 7 ottobre 2025, ignora l’orientamento consolidato della giurisprudenza e le prassi amministrative già uniformate da altri comparti del pubblico impiego e rappresenta un grave arretramento rispetto ai principi di uguaglianza e parità di trattamento sanciti dagli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, oltre che dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
Su questo atto è intervenuta, per l'opposizione, Donatella Tesei (Lega): “Posso comprendere le finalità e tutto il resto, ma quando si parla di applicazioni di norme bisogna attenersi a quello che è il codice civile, a quelle che sono le leggi e a come effettivamente stanno le cose. E allora mi preme ribadire a proposito della circolare del DAP nel 7 ottobre 2025, che in realtà quella circolare non contrasta con nessun diritto e non opera nessuna discriminazione, per un motivo molto semplice: quella circolare si basa e si attiene a quella che è la norma di legge. La circolare suddetta non contempla e non concerne i partner. In termini di legge ciò viene espressamente escluso. L’articolo 78 del Codice civile disciplina le affinità e stabilisce che l’unione civile, diversamente dal matrimonio, non produce rapporti di affinità tra le famiglie di origine dei partner. L'affinità è questa. Anche le pronunce giurisprudenziali a cui si fa riferimento non sono purtroppo corrette perché in realtà in Piemonte, con l'ordinanza 130 del 2025, è stato ritenuto che il ricorso proposto da un appartenente al corpo di polizia penitenziaria non presentasse elementi di fondatezza. Anche il Consiglio di Stato ha successivamente confermato proprio l'assenza di profili di fondatezza. Ora, noi possiamo votare tutto, ma su alcune norme bisogna che ci atteniamo alla legislazione vigente, anche per non esporre la Regione. C'è da fare eventualmente proposte di legge in sede parlamentare per poter modificare la legge del 2016 ed includere anche l'articolo 78 del codice civile. Non è una questione di essere contro qualcosa, ma di correttezza giuridico-amministrativa, per cui io suggerisco, se la consigliera è d’accordo, di portare l’atto in Commissione, dove ci si potrà lavorare e ragionare”. PG
