CONSIGLIO REGIONALE: INIZIATA LA DISCUSSIONE DELLA LEGGE CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI – LE RELAZIONI DI MAGGIORANZA E MINORANZA, LA SCHEDA. NEL POMERIGGIO GLI INTERVENTI E IL VOTO

L'Aula di Palazzo Cesaroni ha iniziato il vaglio delle “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – attuazione della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno - modificazioni e integrazioni di leggi regionali”. Svolte da Luigi Masci (Pd) e Armando Fronduti (FI-Pdl) le relazioni di maggioranza e minoranza, il Consiglio ha avviato la discussione, che riprenderà nel primo pomeriggio.

Data:

26 Gen 2010 00:00

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(Acs) Perugia, 26 gennaio 2010 – Dopo la presentazione in Commissione da parte degli assessori Giovannetti e Liviantoni, l'audizione con le categorie economiche e sociali, il confronto e le modifiche prodotti dai lavori della Prima Commissione, la legge che recepisce le norme sul libero commercio e la concorrenza contenute nella “Direttiva servizi” è giunta all'esame dell'Assemblea regionale. I contenuti del provvedimento sono stati illustrati in Aula dal relatore di maggioranza, Luigi Masci (Pd), mentre è stato Armando Fronduti (FI – Pdl) ad esprimere il punto di vista dell'opposizione sulle norme in discussione.

Luigi Masci ha spiegato che “la 'Direttiva servizi' introduce forti elementi di liberalizzazione nel mercato interno. Si tratta di una direttiva che mira a rafforzare la qualità dei servizi e i diritti dei consumatori. I requisiti autorizzatori possono essere imposti solo in caso di motivi imperativi di interesse collettivo: le autorizzazioni vengono sostituite dalla dichiarazione di inizio attività (immediata o differita) per alcune attività commerciali, ricettive e legate ai servizi. Il recepimento dei contenuti della direttiva va visto come una opportunità per la Regione e per il Paese, visto che permangono ancora logiche farraginose e intralci burocratici: grazie alle semplificazioni previste è stato stimato un risparmio del 25 per cento sui costi di esercizio. Il perseguimento dell'interesse collettivo è il limite assoluto alle liberalizzazioni: dovranno essere rispettati i parametri di qualità e sicurezza fissati dalla programmazione regionale. Non ci sarà una semplice liberalizzazione del settore, soprattutto per le superfici medio grandi: si passerà invece da criteri quantitativi a criteri qualitativi, che verranno puntualmente esplicitati da atti di programmazione regionale e comunale. Le procedure di autorizzazione per l'apertura di superfici commerciali medio grandi viene di fatto sospesa fino alla pubblicazione dei criteri qualitativi stabiliti dalla Regione. Criteri a cui dovranno attenersi anche le strutture medio grandi che potranno essere aperte nei territori dei piccoli Comuni situati lungo grandi vie di comunicazione, entro 2 chilometri dalle stesse. Una puntuale disciplina, anche in materia di controlli, delle strutture ricettive agrituristiche verrà predisposta con la nuova legge in materia, in via di elaborazione da parte dell'Esecutivo. Mentre per quanto riguarda gli orari e i giorni di apertura dei negozi nei periodi festivi, l'assessore Giovannetti ha annunciato uno specifico emendamento che immagino condiviso con le associazioni di categoria e sindacali”.

Armando Fronduti (relatore di minoranza) ha evidenziato invece che “parte della giurisprudenza ritiene che anche la Dia (dichiarazione inizio attività) sia una procedura autorizzatoria, che si perfeziona al termine dell'attività di controllo o degli atti conseguenti. La dichiarazione di inizio attività non sarebbe quindi del tutto compatibile con il dettato della direttiva servizi. Un minimo controllo preliminare da parte della pubblica amministrazione, almeno in alcuni settori, sembrerebbe comunque necessario. Eventuali osservazioni successive alla Dia e all'inizio dell'attività potrebbero apportare seri danni ad esercizi economici già avviate. Dovrebbero quindi essere previsti più puntualmente i contenuti della Dia, così come sarebbe necessario chiarire meglio la questione delle strutture medio grandi nel raggio di 2 chilometri dalle grandi vie di comunicazioni situate nel territorio dei piccoli Comuni e il limite massimo dei 20 mila metri quadrati. Le proposte delle categorie emerse dall'Audizione svoltasi a Palazzo Cesaroni non sembrano essere state recepite nel testo che stiamo discutendo”.

SCHEDA: LA DIRETTIVA SERVIZI Il disegno di legge prevede la modifica di quelle leggi regionali (sono dieci) in contrasto con le previsioni della normativa europea. In materia di TURISMO, con riferimento alle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, affittacamere, bed and breakfast, è stata introdotta la Dia (dichiarazione inizio attività) con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede la struttura, prevedendo che nella Dia il titolare dichiari di possedere una serie rilevante di requisiti volti in primis alla tutela del consumatore, quali ad esempio quelli in materia di pubblica sicurezza; di prevenzione incendi e quelli igienico-sanitari. Nella legge è stato inserito un sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare attraverso l'introduzione di una vera e propria procedura da espletarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni. Anche per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è stata introdotta, al posto dell'autorizzazione, la Dia con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla Provincia competente per territorio, prevedendo che nella dichiarazione il titolare dichiari di possedere i requisiti richiesti. Previsti anche in questo caso l'espletamento di controlli successivi alla Dia. In ambito SPORTIVO: il regime autorizzatorio per l'apertura di centri di attività motoria è stato mantenuto, ma è stato reso meno restrittivo prevedendo, al posto dell'autorizzazione comunale, la Dia. l'attività potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla dichiarazione al Comune competente per territorio. Per l'esercizio dell'attività AGRITURISTICA e di FATTORIE DIDATTICHE l'autorizzazione comunale viene sostituita dalla Dia con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede l'attività. Per quanto riguarda il COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, è stato soppresso il riferimento, per il rilascio del titolo autorizzatorio, alla residenza e alla sede legale nel Comune, rispettivamente per il richiedente persona fisica e per le società. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune dove il richiedente ha eletto domicilio fiscale. Viene inoltre soppresso il requisito che impone all'interessato esclusivamente lo statuto giuridico di persona fisica o società di persone, estendendo la possibilità di esercitare l'attività anche alle società di capitali. In materia di DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI per autotrazione sono state soppresse le restrizioni quantitative relative a distanze minime tra impianti. E' stato inoltre soppresso l'obbligo, per l' interessato, di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici, in particolare attività commerciali integrative. Riguardo l'attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE la semplificazione ha riguardato la previsione di una autorizzazione di tipologia unica per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, in sostituzione della distinzione tra ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, somministrazione di bevande e attività collegate all'intrattenimento e allo svago. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive viene individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per quanto riguarda il COMMERCIO sono previste varie modifiche. I Comuni, entro il 31 dicembre del 2010, dovranno provvedere alla riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio secondo quanto previsto dalla nuova legge. “Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie: M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni delle classi I e II. M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1.000 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 901 e 1.500 mq nei Comuni delle classi I e II. M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1.001 e 1.500 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq nei Comuni delle classi I e Il. G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1.501 e 3.500 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 2.501 e 5.500 mq nei Comuni delle classi I e Il; G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3.500 mq nei Comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq nei Comuni delle classi I e Il fino ad un massimo di 15.000 mq nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq per quelle di tipologia G2 categoria E. (Classe I, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Classe II, Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti; Classe III, i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti; Classe IV, Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti). Nuova la tipologia del “Polo commerciale” ossia un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alla dimensione di una media struttura M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. La Giunta regionale definisce inoltre i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare gli indirizzi per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio e verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente. La Giunta, per omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali da parte dei Comuni, i quali potranno individuare delle “aree sature” dove vietare nuovi insediamenti commerciali. Per le medie strutture superiori e per le grandi strutture di vendita sarà necessaria la Conferenza di servizi ed il parere della Regione sarà obbligatorio. Non potranno essere posti vincoli o limiti quantitativi all'apertura di centri e strutture commerciali: “la Giunta regionale con proprio atto di programmazione definisce criteri e modalità per garantire il giusto bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale. Solo la tutela dei “motivi imperativi di interesse generale” potrà giustificare la mancata autorizzazione all'apertura di nuove strutture e quindi il limite al libero mercato. MP/mp

Ultimo aggiornamento: 26/01/2010