COMMERCIO: PREVISTE NEL TESTO UNICO MISURE PER LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ PER CALAMITÀ NATURALI – LA PROPOSTA DELLA GIUNTA ALL'ESAME DELLA SECONDA COMMISSIONE

Nella riunione odierna della Seconda Commissione sono state illustrate, da parte dell'assessore Paparelli alcune modifiche ed integrazioni da apportare al Testo unico del commercio, richieste dal Governo nazionale, ma anche dalla stessa Commissione a seguito di audizioni con i soggetti interessati. Illustrata anche una proposta della Giunta che prevede la delocalizzazione temporanea di attività commerciali colpite da calamità naturali o comunque di particolare gravità o eccezionalità.

Data:

19 Set 2016 16:15

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(Acs) Perugia, 19 settembre 2016 – “In presenza di situazioni di particolare gravità, eccezionalità e di calamità naturali potrà essere possibile la delocalizzazione totale o parziale delle attività commerciali, ricettive e agenzie di viaggio in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate e dichiarate inagibili, o in aree opportunamente attrezzate immediatamente adiacenti”. È la proposta formulata stamani in Seconda Commissione, presieduta da Eros Brega, dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Fabio Paparelli nell'ambito della più ampia discussione sul disegno di legge della Giunta che prevede 'modificazioni e integrazioni alla legge regionale '13/2014' (Testo unico in materia di commercio), necessità emersa a posteriori dell'analisi del testo da parte del Governo in relazione ad alcune criticità in ordine alla coerenza del testo di alcune disposizioni con il quadro nazionale di riferimento.

Insieme dunque ad altre modifiche del testo, tecniche e sostanziali, che l'assessore Paparelli su indicazione della stessa Commissione e di altri soggetti interessati ascoltati in audizione prima dell'estate, ha provveduto ad illustrare ai consiglieri membri della Commissione, viene previsto un apposito articolo che riguarda situazioni di particolare gravità che vanno ad incidere sullo svolgimento delle stesse attività commerciali.

Per la delocalizzazione viene prevista la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da presentare al Comune, corredata dalla autocertificazione del mantenimento dei requisiti con possibilità di incremento massimo del 20 per cento della superficie di vendita. Viene infine previsto che entro 12 mesi dal recupero o dalla ricostruzione dell'immobile originariamente dichiarato inagibile, si proceda alla rilocalizzazione dell'attività o al consolidamento della stessa nelle nuove strutture individuate. Di questo e delle altre modifiche al testo legislativo, inviate per il parere obbligatorio al Cal, si parlerà nuovamente nella prossima riunione prevista per il 29 settembre, dove è previsto anche il voto sull'atto.

Prima di chiudere la seduta, la Commissione ha preso atto delle relazioni predisposte dalla Giunta regionale in merito all'attuazione, negli anni 2013 e 2014, della legge regionale n. '22/2008' (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e all'attuazione, per l'anno 2015 della legge regionale n. '13/2013' (Testo unico in materia di turismo). I contenuti dei due atti verranno illustrati in Aula, rispettivamente da Silvano Rometti (SeR) e da Eros Brega (Pd-presidente Commissione). AS/

Ultimo aggiornamento: 26/10/2016