ANNESSI AGRICOLI: MANUFATTI PROVVISORI PER LE ATTIVITA’ ED IL RICOVERO DEGLI ANIMALI – PROPOSTA DI LEGGE DELL’UDC
Proposta di legge dell’Udc per consentire la realizzazione di manufatti provvisori di piccole dimensioni in terreni agricoli per consentire lo svolgimento delle attività connesse all’agricoltura e per il ricovero degli animali. Secondo la portavoce Monacelli, “il provvedimento della Giunta di vietarne la costruzione su piccoli appezzamenti di terreno non solo mortifica e limita il diritto di godere della proprietà, ma crea inevitabilmente problemi di carattere logistico sia per chi vuole coltivare il proprio appezzamento di terreno sia per chi alleva animali per i quali non può realizzare un ricovero”.
11 Feb 2011 00:00
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(Acs) Perugia, 11 febbraio 2011 – Il consigliere regionale Sandra Monacelli (Udc) ha presentato una proposta di legge che prevede la realizzazione di manufatti provvisori in terreni agricoli per lo svolgimento delle attività legate all’agricoltura e per il ricovero degli animali, realizzati con materiale leggero e con un ancoraggio al suolo che non comporti modifiche dello stato dei luoghi, di volumetria massima 40 metri quadri e non più alti di due metri e mezzo.
“L'Umbria – spiega Monacelli - è una regione che vede la propria identità affondare le sue radici in contesto socio-culturale rurale che andrebbe rispettato, ma soprattutto salvaguardato come bene prezioso autoctono. La storia di questa regione è legata al secolare mondo contadino che ne conserva tradizioni e riti; l'agricoltura di piccola taglia, in particolar modo, ne rappresenta un importante aspetto. Il provvedimento del governo regionale di vietare la costruzione di piccoli annessi rurali per il ricovero di animali o per la rimessa di attrezzature su piccoli appezzamenti di terreno, non solo mortifica e limita il diritto di godere della proprietà, ma crea inevitabilmente problemi di carattere logistico sia per chi vuole coltivare il proprio appezzamento di terreno sia per chi alleva animali per i quali non può realizzare un ricovero. Le proteste dei cittadini umbri vengono raccolte sia dai Sindaci che dagli uffici tecnici comunali e dimostrano un disagio del quale non è possibile procrastinarne ulteriormente la soluzione”.
“Le motivazioni che hanno portato la Giunta a non prevedere una sanatoria per gli annessi esistenti – afferma la portavoce dell’Udc - non sono comprensibili né condivisibili, considerando che per i proprietari di piccoli terreni l'attività agricola svolta rappresenta un'importante risorsa per l'economia domestica del proprio nucleo familiare. Non generando, ovviamente, degrado ambientale o visivo, la costruzione o il mantenimento degli annessi rurali a piccoli appezzamenti di terreno diventa preclusiva per poter svolgere, da parte dei proprietari, ogni tipo di attività legata all'agricoltura ed all'allevamento di animali. Il divieto della Regione – continua - blocca inspiegabilmente una realtà di piccola scala, che ricalca una massiccia presenza sul nostro territorio, rappresentando una risorsa preziosa. Le eccessive limitazioni da parte della Giunta rappresentano un atto di insensibilità, perché non tengono affatto conto dell'attenzione che si dovrebbe riservare a chi custodisce animali”.
“La politica dei divieti a priori – conclude - ha generato solo disastri, mentre il completo disinteresse della Giunta nei confronti degli agricoltori riflette il disinteresse nutrito nei confronti di piccole realtà, vero tessuto della nostra economia”.
SCHEDA.
PROPOSTA DI LEGGE “REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PROVVISORI IN TERRENO AGRICOLO”
1. È ammessa, per lo svolgimento delle attività agricole nonché per ricovero cavalli, la realizzazione di manufatti precari, nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione.
2. Ai fini della presente legge si intendono per manufatti precari strutture realizzate con materiale leggero, semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.
3. La volumetria massima ammissibile per i manufatti di cui al comma precedente è di 40 mq; l'altezza massima è 2,5 m. I manufatti dovranno essere costituiti da elementi leggeri (preferibilmente lignei) assemblati in modo da consentire l'agevole smontaggio e rimozione, ed in nessun caso da opere murarie. Non è consentito l'uso di pavimentazione stabilmente fissate al suolo. Il manufatto dovrà essere correttamente inserito nel contesto in modo da non generare degrado ambientale o visivo
4. È ammessa l'installazione di un solo manufatto per ciascun fondo agricolo o unità poderale, a qualunque titolo condotti.
5. L'installazione potrà essere realizzata previa comunicazione al Sindaco, nella quale l'interessato dovrà dichiarare:
a) le motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata sul fondo;
b) le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui sopra;
c) l’indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l’installazione;
d) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno con possibilità di ulteriori rinnovi per particolari esigenze;
e) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
f) l'impegno alla manutenzione dell'area per tutto il periodo di utilizzazione del manufatto.
6. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 5, lettera d), i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione ai sensi del comma 5, possono essere mantenuti o reinstallati anche in parti diverse della proprietà. Red/PG
