(Acs) Perugia, 29 ottobre 2014 - “Residenze di ospitalità diffusa per il recupero e pieno utilizzo dei borghi e dei centri storici dei comuni di medie-piccole dimensioni (non oltre 16mila 500 residenti ed altitudine sopra 500 metri slm) dopo la loro ricostruzione post-terremoto. È quanto si prefigge una proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianfranco Chiacchieroni, Luca Barberini e Andrea Smacchi (Pd), Sandra Monacelli (Udc) e Maria Rosi (FI), presentata nel corso della riunione odierna della Seconda Commissione presieduta dallo stesso Chiacchieroni.
“L'Umbria – scrivono i proponenti – ha un eccezionale patrimonio in termini di cultura, storia, arte, tradizione, paesaggio e ambiente, con numerosi borghi e centri storici che, se recuperati, valorizzati ed effettivamente utilizzati, possono rappresentare un'attraente e vincente offerta turistica”.
Da qui la proposta delle residenze di ospitalità diffusa, quale “modello di accoglienza rispettoso dell'ambiente e dell'identità dei luoghi, che consente ai turisti – scrivono i cinque consiglieri regionali nella relazione che accompagna l'atto – di immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, godendo, oltre che dei servizi necessari, anche dell'accoglienza di un'intera comunità. I borghi e i centri storici recuperati – spiegano – possono quindi rivitalizzarsi mantenendo al loro interno una complessità di funzioni residenziali, commerciali ed artigianali”.
Con il modello delle residenze di ospitalità diffusa si punta quindi ad uno “sviluppo turistico di qualità” ed a “nuove opportunità d'impresa e lavoro”, utilizzando al meglio il patrimonio edilizio esistente, facendo quindi leva sulle tradizioni e sul contatto diretto del turista con le unicità e le autenticità dei territori.
La proposta di legge in questione andrebbe, in pratica, a modificare il 'Testo unico in materia di turismo' (legge regionale n. 13/2013') sostituendo l'attuale definizione di albergo diffuso (con residenze di ospitalità diffusa) perché “non esaustiva in termini di valorizzazione delle sue potenzialità e, soprattutto, rimasta priva di attuazione poiché collegata all'approvazione di un atto della Giunta regionale ad oggi non ancora adottato”.
L'iter dell'atto in Commissione prevede a breve un approfondimento con la Giunta regionale, passaggio propedeutico ad una audizione con tutti i soggetti interessati alla materia.
DEFINIZIONE DI 'RESIDENZE DI OSPITALITÀ DIFFUSA' PREVISTA NELLA MODIFICA LEGISLATIVA IN QUESTIONE: “Strutture ricettive a gestione unitaria situate nei comuni con popolazione non superiore a 16mila 500 residenti, situati al di sopra dei 500 metri di altitudine, che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, sono dotati di unità abitative dislocate in edifici diversi ed integrate tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio di ricevimento, delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. Tali unità abitative sono ubicate nel comune in cui ha sede lo stabile dell'ufficio di ricevimento, ad una distanza non superiore a metri quattrocento dallo stabile medesimo. Per i comuni che non rientrano nei parametri descritti sopra, le residenze di ospitalità diffusa possono essere ubicate nei borghi e nei centri storici nel cui perimetro risiede una popolazione non superiore a 300 unità. L'utilizzo delle unità abitative a scopo di ospitalità diffusa non comporta mutamento di destinazione d'uso delle stesse da tipologia residenziale a quella di attività di servizi. Le residenze di ospitalità diffusa devono essere in possesso almeno dei requisiti previsti per la classificazione degli alberghi a tre stelle. I Comuni potranno decidere l'esclusione di aree dove non è applicabile tale normativa”. AS/