SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: IN PRIMA COMMISSIONE IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO A DOCUMENTI E ATTI DELL'ESECUTIVO – PARERE FAVOREVOLE CON SUGGERIMENTI TECNICI

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni tecniche, al regolamento della Giunta che disciplina  le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini ai documenti amministrativi della Regione. Il provvedimento in discussione, stabilisce che i documenti amministrativi possono essere visionati o richiesti in copia. Non solo gli atti veri e propri ma anche la  parte relativa all'istruttoria, questo per garantire un “ampio e allargato” esercizio del diritto di accesso. La Giunta regionale, inoltre “favorisce la circolazione di atti e documenti per via informatica”. Nel regolamento sono elencati  tutti quei documenti che non è possibile visionare: gli atti preparatori di piani e  programmi); procedimenti tributari; riguardanti contrattazione collettiva in corso e atti interni; con informazioni sulla vita privata o la riservatezza di persone fisiche o giuridiche. Escluse infine le richieste “palesemente preordinate a controllo generalizzato al solo scopo emulativo e per mera curiosità”. Il regolamento entrerà in vigore dal 1° giugno prossimo.

Data:

17 Mag 2012 01:00

Tempo di lettura:

3 minuti, 34 secondi

 

 

(Acs) Perugia, 17 maggio 2012 - L'assessore regionale Gianluca Rossi nella seduta ieri della I Commissione, presieduta da Oliviero Dottorini, ha presentato il regolamento che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini ai documenti amministrativi dell'Amministrazione regionale. L'atto, su cui la Commissione consiliare dovrà esprimere parere obbligatorio, è in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale “8/2011” sulla semplificazione amministrativa e normativa.

 

L'atto è stato approvato all'unanimità con alcune osservazioni di carattere tecnico che hanno riguardato soprattutto la necessità di raccordare il testo con le disposizioni di legge nazionali; richiesto anche di togliere dall'articolato il riferimento alle modalità di acquisizione degli atti da parte dei consiglieri regionali in quanto regolate dalle norme dello Statuto regionale e del Regolamento del Consiglio .

 

Il provvedimento in discussione (composto da 17 articoli) stabilisce che i documenti amministrativi possono essere visionati o richiesti in copia, non solo gli atti veri e propri ma anche la  parte relativa all'istruttoria, questo per “garantire e ampliare” l'esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini. La Giunta regionale, inoltre “favorisce la circolazione di atti, documenti e informazioni per via informatica”, e su questo punto il presidente della Commissione, Oliviero Dottorini aveva sottolineato la necessità di raccordare il regolamento con gli obiettivi dell’“open data” (diffusione in rete della documentazione pubblica) sui quali sta lavorando il Consiglio regionale.

 

Nel regolamento vengono inoltre elencati (articolo 13) tutti quei documenti per i quali non è possibile l'accesso. In primo luogo quelli la cui divulgazione può pregiudicare la tutela degli interessi concernenti la sicurezza, il corretto svolgimento delle relazioni tra Regione e  istituzioni dell'Unione europea,  organizzazioni internazionali o  altri paesi. Esclusi anche gli atti preparatori legati alla pianificazione e programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Indisponibili inoltre i procedimenti tributari, per i quali valgono le disposizioni che li regolano, ed i documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni e se si tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale nei termini previsti dal decreto legislativo “196/2003”.

Non accessibili anche i procedimenti di selezione che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi e i documenti riguardanti l'attività in corso di contrattazione collettiva ed atti interni. In tutti questi casi deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Non sono ammissibili poi richieste di  documenti “palesemente preordinate” ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione regionale, né quelle presentate al solo scopo emulativo e per mera curiosità.

Nel caso, infine, di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui è strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo “196/2003”, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

 

I cittadini che vogliano visionare o avere in copia un atto possono farlo mediante una richiesta motivata, verbale o scritta,  al responsabile del procedimento (dirigente della struttura competente per l'atto in questione) che è tenuto a provvedere immediatamente se non vi sono soggetti controinteressati all'atto richiesto, altrimenti va avviata la modalità di accesso “formale” che si realizza attraverso una richiesta motivata (viene fornito il modulo) che può consegnata a mano, per posta o tramite e-mail (posta elettronica certificata). La richiesta di accesso ai documenti deve essere soddisfatta entro un termine massimo di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui la domanda arriva al protocollo informatico. Il richiedente è tenuto a rimborsare i costi di  riproduzione dei documenti. Il responsabile del procedimento può disporre (entro dieci giorni dalla richiesta) il differimento, motivato, della consegna del documento richiesto indicandone la durata, al fine di salvaguardare specifiche esigenze della Regione riferite al principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Il regolamento entrerà in vigore dal 1° giugno prossimo. TB/tb

Ultimo aggiornamento: 17/05/2012