(Acs) Perugia, 16 febbraio 2011 - Il consigliere regionale del Pdl, Andrea Lignani Marchesani, interroga l’Esecutivo sulla questione relativa all’attuazione in Umbria delle linee guida (stabilite dalla Conferenza unificata Stato-Regioni) riguardanti il sistema “istruzione e formazione professionale” rivolto agli studenti compresi tra i 14 e i 16 anni di età, per il conseguimento del “diploma professionale” nell’ambito dell’obbligo dell’istruzione.
In particolare, Lignani Marchesani chiede di sapere se la Giunta regionale sia orientata, “come sembra evincersi dalla delibera ‘56/2011’”, nella scelta della “Tipologia A” delle linee guida nazionali che prevede il cosiddetto “percorso sussidiario integrativo”. Una scelta che, a giudizio dell’esponente del Pdl, se effettivamente realizzata, “determinerebbe l'impossibilità per gli Istituti formativi umbri accreditati (quali l’’Officina Operaia G.O. Bufalini’ di Città di Castello o l’“Associazione Centro Nazionale Opere Salesiane-Formazione e aggiornamento professionale (Cnos-Fap) Regione Umbria”) di poter accettare l’iscrizione di alunni di età compresa tra i 14 ed i 16 anni per l’adempimento degli obblighi scolastici.
Lignani Marchesani vuole inoltre conoscere i motivi per i quali la Giunta ha approvato la delibera ‘56/2011’ senza aver prima coinvolto il Consiglio regionale, o aperto un confronto con le Istituzioni scolastiche regionali, “determinando una scelta senza il necessario dibattito ed approfondimento”. Il consigliere regionale chiede inoltre se ci siano i margini “per una scelta differente”, e se intenda coinvolgere l’Assemblea regionale e l’Ufficio scolastico in un approfondimento sulla questione e se ci siano ancora i termini temporali (in deroga alla scadenza fissata il 12 febbraio scorso) entro il quale formalizzare con l’Ufficio Scolastico Regionale la scelta del percorso di “Istruzione e formazione professionale” da utilizzare in ambito umbro.
L’esponente del Pdl, nel ricordare che le Linee guida nazionali prevedono anche un “percorso sussidiario complementare” (tipologia B) che gli Istituti professionali possono erogare su indicazione delle singole Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia scolastica, sottolinea la “ricaduta negativa, in termini occupazionali o di sopravvivenza stessa delle strutture formative, se la Giunta regionale procedesse secondo quanto sembra evincersi dalla delibera “56/2011”. RED/tb