DAT: “LA SENTENZA DELLA CONSULTA SULLA LEGGE DEL FRIULI CHIARISCE CHE SI TRATTA DI AMBITO STATALE E NON REGIONALE” - DE VINCENZI (RP) SULLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO

Il consigliere regionale Sergio De Vincenzi (Rp) interviene in merito alla sentenza della Corte costituzionale che sancisce “l’illegittimità dell’istituzione di un registro regionale delle “Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) sanitario”. Per De Vincenzi la Consulta ha così “chiarito una volta per tutte che la questione non è riducibile ad un livello regionale: avevo dunque ragione a richiedere il ritiro della proposta di legge presentata dai consiglieri Solinas (Pd) e Rometti (SeR) che galleggia da un anno in Terza Commissione”.

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14 Dic 2016 18:00

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(Acs) Perugia, 14 dicembre 2016 - “La Consulta ha chiarito una volta per tutte che la questione delle 'Dichiarazioni anticipate di trattamento' (Dat) sanitario non è riducibile ad un livello regionale: avevo dunque ragione a richiedere il ritiro della proposta di legge presentata dai consiglieri Solinas (Pd) e Rometti (SeR) che galleggia da un anno in Terza Commissione”. Così il consigliere regionale Sergio De Vincenzi (Rp) interviene in merito alla sentenza della Corte costituzionale (http://www.cortecostituzionale.it/actionUltimoDeposito.do) sulla legge del Friuli Venezia Giulia “che ha di fatto infranto, una volta per tutte, le pretese di quanti, anche fra le fila dei consiglieri regionali umbri, vorrebbero istituire un autonomo registro sulle Dat”.

De Vincenzi sottolinea che “la Corte Costituzionale ha chiarito una volta per tutte che la questione non è riducibile ad un livello regionale ma 'data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita, al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti, necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza'. La mancanza di una legge nazionale che regoli queste dichiarazioni (che, ricordiamo, non hanno valore giuridico), avrebbe potuto generare contenziosi nel caso in cui ci fosse stato disaccordo fra i familiari, i medici, e la figura di fiducia del dichiarante (fiduciario). Inoltre, la figura del fiduciario non è contemplata nell’ordinamento giuridico italiano. Chi stabilisce, allora, la sospensione dei trattamenti? Infine le Dat dovrebbero seguire una formulazione standard, valida in tutto il territorio nazionale per evitare fraintendimenti e ulteriori contenziosi”.

Sergio De Vincenzi si augura infine che la proposta di legge Solinas – Rometti “possa essere definitivamente abbandonata in attesa di una eventuale legge nazionale, per dare spazio alle molte questioni di interesse sociale che affliggono i nostri cittadini”. MP/

Ultimo aggiornamento: 14/12/2016