CONSIGLIO REGIONALE (2): APPROVATA LA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE SULLA PARTECIPAZIONE – NUOVE NORME PER LA CONSULTAZIONE SUGLI ATTI DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI

Data:

30 Lug 2010 01:00

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(Acs) Perugia, 30 luglio 2010 – Approvata dall’Assemblea legislativa (22 sì, 2 no, Cirignoni e Monacelli, 1 astenuto, Bracco) la proposta di modifica della legge regionale 14/2010 “Istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali” riguardante nuove modalità di svolgimento della consultazione sugli atti all’attenzione delle Commissioni consiliari. Il documento, firmato dai consiglieri Massimo Monni (Pdl) e Oliviero Dottorini (Idv), è stato illustrato in Aula da Oliviero Dottorini.
In seguito a questa modifica la partecipazione non è più obbligatoria per tutti gli atti che transitano nelle Commissioni, ma potrà essere richiesta da 3 commissari o da 1/5 dei componenti dell'Assemblea regionale. In caso di urgenza potranno essere decise procedure di partecipazioni più rapide e snelle, come dibattito pubblico, conferenza, audizione di vari soggetti e pareri scritti. Prima del voto Sandra Monacelli (Udc) ha annunciato la propria contrarietà “alla modifica di questo atto, si tratta di un atteggiamento censorio nei confronti dello strumento partecipativo. È un ritorno al passato che non ci convince affatto: si limita la partecipazione con dei cavilli, a danno dei gruppi monocratici e della partecipazione dei cittadini”. Anche Gianluca Cirignoni (Lega) ha parlato di “una modifica che lede i principi di trasparenza e partecipazione che devono caratterizzare la nostra democrazia. È un ritorno a chiudersi nel palazzo quando invece molte scelte dovrebbero essere condivise con le parti sociali. Si elimina anche la parte in cui chi non voleva la partecipazione doveva assumersene la responsabilità politica”. Di diverso avviso Andrea Lignani Marchesani (Pdl), secondo cui “a Monacelli e Cirignoni è forse sfuggita la portata e l'importanza di questa modifica. Se è vero che la partecipazione ci sia sempre è anche vero che lo strumento di partecipazione non può essere ostaggio delle maggioranze consiliari. Questa modifica della legge 14 permette alle opposizioni di attivare il meccanismo senza essere ostaggio della maggioranza: basta la richiesta di 3 consiglieri regionali. Prima invece era sufficiente la decisione della maggioranza per bloccare un momento partecipativo. A prescindere dalla dialettica maggioranza – opposizione bisogna dare strumenti alla partecipazione, affinché il Consiglio regionale torni ad essere centrale”.

SCHEDA. La legge regionale “14/2010” ha ricondotto ad un unico testo legislativo la disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni legislativa e referendaria, del diritto di petizione e della consultazione. Per quanto concerne la consultazione dei soggetti interessati dai processi decisionali della Regione, l'introduzione di una filosofia radicalmente nuova delle modalità di confronto con realtà esterne ai luoghi della decisione politica ha comportato l'eliminazione della possibilità di chiedere ed ottenere l'organizzazione di incontri consultivi pubblici su iniziativa di soli tre consiglieri assegnati alla commissione competente ad esaminare l'atto. Nel suo complesso la proposta di legge prevede: l'eliminazione del principio secondo cui la consultazione riguarda obbligatoriamente tutti gli atti all'esame della Commissione, a meno che sia espressamente esclusa con voto della maggioranza dei componenti della stessa Commissione; la conferma del principio secondo cui le Commissioni consiliari deliberano la consultazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; il ripristino della norma secondo cui la consultazione è comunque disposta qualora tre membri della commissione o un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ne facciano richiesta al presidente della commissione. Per gli atti per i quali è richiesta ed accettata la procedura d'urgenza, la consultazione può essere svolta con modalità anche diverse da quelle previste nella legge (dibattito pubblico, conferenza, audizione vari soggetti, pareri scritti; con tempi e modalità definite): diversamente che nel passato la consultazione richiesta da tre consiglieri non deve più essere necessariamente svolta nella forma dell'incontro consultivo pubblico, che spesso ha sollevato problemi applicativi in relazione ad atti per i quali il proponente aveva manifestato l'intenzione di procedere con speditezza. MP/red/tb

Ultimo aggiornamento: 30/07/2010