Regione Umbria - Assemblea legislativa


Fondo per l’accesso al microcredito e prestito sociale d’onore

In sintesi

La relazione del Comitato di controllo illustrata in Aula dal consigliere Fabrizio Ricci

(Acs) Perugia, 5 giugno 2026 – Il consigliere regionale Fabrizio Ricci ha relazionato ieri in Aula sullo stato di attuazione della legge 25/2007, che istituiva un Fondo per agevolare l’accesso al microcredito, nella forma del prestito sociale d’onore, e dei successivi accorgimenti. Si tratta della rendicontazione all’Assemblea legislativa del monitoraggio svolto dal Comitato di controllo, presieduto da Andrea Romizi.


In Aula, Ricci ha spiegato che “già dal primo bando pubblicato nel 2011, si sono verificate delle criticità in quanto a fronte delle ammissibilità delle domande in base ai requisiti di legge, si è verificata la non erogazione del prestito da parte degli istituti di credito convenzionati per mancato riscontro di una ragionevole capacità di rimborso del prestito da parte del soggetto potenziale beneficiario, la cui valutazione ultima rimane affidata agli istituti bancari. L'analisi dei dati storici e delle relazioni della Giunta evidenzia un parziale fallimento dello strumento originale dovuto a fattori strutturali: difficoltà di erogazione bancaria, nonostante l'ammissibilità dei requisiti di legge, molti cittadini non hanno ottenuto il prestito per mancanza di "affidabilità effettiva alla restituzione" secondo i criteri degli istituti di credito. Il 78% delle domande proviene da persone con Isee vicino alla soglia minima (5mila - 10mila euro), una fascia di popolazione che le banche faticano a ritenere solvibile senza garanzie totali. La modifica apportata nel 2012 (legge regionale 7/2012), che ha trasformato parte del Fondo in fondo di garanzia in caso di insolvenza, non ha risolto il problema poiché la garanzia non copre il 100% del capitale. Coprire l'intero importo, d'altra parte, snaturerebbe la natura stessa del "prestito". A causa di tali difficoltà operative, il Fondo non è stato più rifinanziato e nessun avviso pubblico è stato emanato a decorrere dal 2012”.


La legge 25/2007 istituiva un Fondo per agevolare l’accesso al microcredito, nella forma del prestito sociale d’onore, al fine di sostenere i soggetti a rischio di povertà, destinato alla copertura dell’abbattimento degli interessi passivi sui prestiti d’onore e anche al fine di contrastare fenomeni di usura. Con l'approvazione della legge regionale 11/2015, “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali” la legge suddetta è confluita nel Testo unico. Il Fondo è volto ad agevolare l'accesso al microcredito dei cittadini umbri che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare (abitative, scolastico-formative, lavorative, di salute e legali). La difficoltà economica deve essere momentanea e contingente, legata a problematiche individuali o familiari e caratterizzata dalla presenza di concrete opportunità volte al superamento delle difficoltà da parte del soggetto e/o dei suoi familiari.


Il prestito è previsto per un importo massimo di euro 5 mila, erogati da istituti di credito convenzionati con Gepafin, da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di 60 mesi. I requisiti per l'accesso che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda sono: essere cittadino italiano o dell'Unione europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito; esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma; avere residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell'Umbria; aver compiuto i 18 anni di età; avere un reddito familiare complessivo come determinato da Isee, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5mila euro, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi; avere una condizione socio-economica, alla data di presentazione della domanda tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti; non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni fiscali; non avere una situazione debitoria che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale. Il cittadino presenta la domanda al Comune di residenza o al Comune capofila di Zona sociale individuato nel Piano sociale regionale, Comune che verifica i requisiti di ammissibilità e le trasmette a Gepafin, che stila una graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle priorità di punteggio determinate con il Regolamento e entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, trasmette agli Istituti di credito convenzionati una comunicazione contenente l’indicazione dei soggetti che hanno i requisiti per accedere al prestito sociale d’onore. A Gepafin è attribuita anche la gestione amministrativa e contabile del Fondo.


“L'attuale configurazione del prestito d'onore – ha detto Ricci in conclusione - non sembra in grado di intercettare efficacemente il bisogno dei cittadini, per cui appare necessaria una ridefinizione delle modalità di concessione. Qualora si volesse mantenere lo strumento, sarebbe necessario innalzare la copertura della garanzia regionale per ridurre il rischio degli istituti di credito. Infine occorre rivedere i parametri Isee, poiché l'attuale soglia minima sembra escludere i soggetti che le banche considerano minimamente affidabili”. PG


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