Regione Umbria - Assemblea legislativa


QT 6 “Criteri e modalità di concessione dell’esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale”

In sintesi

Interrogazione di Paola Agabiti (FdI), l’assessore Fabio Barcaioli risponde: “Le domande inevase sono precedenti all’entrata in vigore del nuovo regolamento e non hanno utilizzato il nuovo modello obbligatorio”

(Acs) Perugia, 22 gennaio 2026 – Nella sessione dedicata al Question time della seduta odierna dell’Assemblea legislativa, il consigliere Paola Agabiti (FdI) ha interrogato l’assessore Fabio Barcaioli circa il Regolamento 7/2024: ‘criteri e modalità di concessione dell’esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche Legge regionale 12/2018)’. Nel dettaglio ha chiesto di sapere “se era a conoscenza del mancato rispetto da parte degli uffici regionali dei tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo; quali sono le ragioni della mancata risposta da parte dell’Amministrazione regionale; se sono state intraprese o si intendono intraprendere azioni, al fine di rispondere in tempi certi alle richieste pervenute anche al fine di tutelare le associazioni di volontariato e di promozione sociale”.

Illustrando il suo atto ispettivo, Agabiti ha ricordato che “la legge regionale 12/2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria) ha introdotto l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale aventi sede legale in Umbria, iscritte nei relativi registri regionali (Runts).  L’esenzione prevista dalla normativa regionale rileva per gli enti che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità. La legge regionale in questione rinviava ad un successivo regolamento regionale la definizione di criteri e modalità di concessione dell’esenzione. La Giunta regionale (con DGR 1152/2024), a conclusione di un percorso di confronto con le organizzazioni interessate, ha provveduto all’adozione del regolamento 7/2024 (Criteri e modalità di concessione dell’esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche). Contestualmente al regolamento è stato adottato il modello di domanda con il quale gli enti del terzo settore possono formulare la richiesta di esenzione del pagamento della tassa automobilistica, per le vetture che rientrano nella fattispecie della legge 12/2018. Il regolamento prevede inoltre che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il dirigente competente per materia adotta il provvedimento di concessione dell’esenzione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta e lo comunica all’interessato mediante Pec. Sulla base di segnalazioni ricevute da parte di associazioni di volontariato e di promozione sociale che hanno presentato la domanda, nonostante gli avvenuti solleciti l’ufficio regionale preposto non ha fornito risposte contravvenendo ai termini previsti dal regolamento per la conclusione del procedimento amministrativo. Tale situazione genera incertezza e confusione nelle associazioni di volontariato e di promozione sociale in relazione al comportamento che devono adottare circa il pagamento della tassa automobilistica scaduta o in scadenza come conseguenza dell’assenza di risposta da parte dell’amministrazione regionale”.

L’assessore Barcaioli ha risposto che: “La procedura per la concessione dell’esenzione riguarda due diversi Servizi regionali. I veicoli ai quali è stata riconosciuta l’esenzione ai sensi del regolamento del 2024 sono stati esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Sulle 14 istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento, 7 risultavano inevase perché gli enti non hanno presentato la domanda utilizzando il nuovo modello obbligatorio. Gli uffici regionali hanno contattato i presentatori delle domande per supportarli nel seguire la corretta procedura documentale. Per le istanze successive all’entrata in vigore del regolamento, l’attività procede regolarmente e non risultano segnalazioni di disservizio o lamentele. Nei casi in cui le istanze non hanno ricevuto risposte nei tempi previsti (30 giorni) ciò non è stato causato da inerzia amministrativa da carenze documentali e dalla complessità delle rigorose procedure di controllo previste dalla normativa. L’obiettivo rimane quello di coniugare rigore nei controlli e celerità nell’erogazione di un beneficio fondamentale per il Terzo settore”.

Il consigliere Agabiti ha replicato: “Se il regolamento prevede 30 giorni di tempo per l’integrazione delle pratiche, queste tempistiche devono essere rispettate, anche per evitare sanzioni ad organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Che non devono essere penalizzate da una inefficienza burocratica”. MP/


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