La tutela del patrimonio culturale tra effettività, ragionevolezza e sviluppo

Con questo convegno il Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, celebra il cinquantesimo anniversario.
Il tema riguarda la realtà operativa di un settore di fondamentale rilievo costituzionale e tocca direttamente un territorio, quello dell'Umbria, noto per bellezza e ricchezza storico-artistica. Si incentra sul rapporto tra la funzione di tutela del patrimonio culturale e l'immanente principio di proporzionalità e ragionevolezza, si riflette sulla realtà delle esigenze della conservazione dei valori
culturali rispetto alla trasformazione per sviluppo o per altro.
La tutela statale delle cose d'arte e delle bellezze naturali riuscì a divenire oggetto di leggi dopo il lungo vuoto normativo che aveva connotato i primi cinquant'anni dello Stato nazionale. Da allora, con un percorso di coerenza e di adattamento, quel quadro normativo è stato affinato fino a comporre organicamente una delle più attente legislazioni di settore. Si superava così la dannosa idea, a questi speciali riguardi, di una proprietà libera da tali condizionamenti, assunti come
sgradite ingerenze.
Negli ultimi lustri, la residua insofferenza ha trovato alimento con iniziative tese a restringere quello stesso quadro, a fronte di pratiche amministrative talora sproporzionate rispetto alla congrua cura dell'interesse protetto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il superamento della soglia di ragionevolezza e di sostenibilità del sacrificio imposto che le ha caratterizzate - in una a opposti casi di mancato esercizio della funzione - ha conferito loro nuova e inaspettata forza.
Per farvi fronte, sono state adottate normative di semplificazione per ipotesi di non effettivo o sufficiente rischio di lesione dell'interesse pubblico. È il caso del d.P.R. n. 31 del 2017, sugli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; o dell'art. 3, comma 2, del Codice come integrato dall'art. 46 d.-l. n. 13 del 2023, conv. dalla l. n. 41 del 2023, per cui «le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura», che riflette gli «indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero» per la verifica dell'interesse culturale di cui già parlava l'art. 12.
La prevenzione in via generale delle criticità, anche con la vestizione dei vincoli paesaggistici e la predeterminazione dei criteri di loro gestione nei piani - è però a sua volta contraddetta: da un lato da quegli irrigidimenti burocratici, da un altro da tendenze nuove, orientate al diretto bilanciamento con altri interessi. Il che relativizza il giudizio tecnico-discrezionale e compromette la soglia di sicurezza giuridica, come si vede per l'«interesse pubblico prevalente» circa l'istallazione di impianti da fonti di energia rinnovabile e per la localizzazione di opere pubbliche che incidono sul patrimonio culturale.
Sono realtà che vengono a caratterizzare spesso la realtà amministrativa e l'odierno diritto vivente del patrimonio culturale. Meritano di esser prese in considerazione nel loro insieme per un'analisi e per una riflessione propositiva ad opera del mondo giuridico attento a questo settore. A un tale obiettivo è dedicato questo incontro.