QUESTION TIME (2): “INSERIMENTO PROFESSIONE BIBLIOTECARIO NEI REPERTORI REGIONALI” - A ROMETTI (SER) RISPONDE ASSESSORE PAPARELLI: “SI, MA LA REGIONE NON PUÒ PREVEDERE REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI”
(Acs) Perugia, 11 settembre 2018 – Nella sessione dedicata alle interrogazioni a risposta immediata (Question Time) della odierna seduta assembleare, il consigliere Silvano Rometti (SeR) ha chiesto all’assessore Fabio Paparelli di conoscere gli intendimenti della Giunta regionale “in merito all'inserimento della figura del Bibliotecario nei repertori regionali delle professioni, secondo quanto previsto dalla norma Uni di riferimento e secondo gli standard definiti dagli stati membri della Commissione europea sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente”. Rometti ha spiegato che “tale professione svolge un ruolo strategico nell'ambito del sistema della conoscenza e dell'informazione, ma non è prevista nel repertorio della Regione”.
“La normativa nazionale e le indicazioni relative anche a livello europeo – ha sottolineato Rometti - tengono conto del riconoscimento della professione proprio a partire dai Repertori: la legge ‘4/2013’ (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) prevede che in Italia esistano non solo le professioni organizzate in ‘ordini o collegi’ ma anche professioni al di fuori di essi, e che tra queste professioni c’è quella del bibliotecario”.
L’assessore Paparelli ha risposto che “l’ordinamento italiano, in virtù dell’articolo 117 della Costituzione, disciplina la materia delle professioni oggetto di abilitazione riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo stato. La legge 14 gennaio 2013 numero 4 prevede che le associazioni professionali non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva e possono su richiesta rilasciare attestati dei servizi prestati dai soci, ma che questo attestato non costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività. Tutto ciò premesso, rendo noto che nell’agenda della struttura competente di Arpal Umbria (Agenzia regionale politiche attive per il lavoro, ndr), la relazione di standard di profilo professionale e formativo tecnico di biblioteca corrispondente al codice Istat di profilo bibliotecario. In ogni caso, questo è l’unico elemento che intendo sottolineare, non rientra tra le professioni regolamentari quindi faremo questa cosa ma la Regione non può prevedere requisiti minimi obbligatori per i fini dell’accesso: c’è questo limite sul quale deve intervenire la legislazione nazionale nel quadro unitario; in altri termini chiunque può svolgere queste attività a prescindere dal possesso dei requisiti”.
Nella replica conclusiva, Rometti ha detto: “mi rendo conto che se ci sono vincoli della normativa nazionale questi non sarebbero superabili, però in una Regione come la nostra che comunque di questo patrimonio se ne fa un vanto nell’ambito delle politiche regionali e quant’altro, credo che si debba avere l’interesse a far sì che questa figura abbia una qualificazione effettiva, richiedendo i requisiti di accesso che siano compatibili con una filiera di questo genere. So che gli uffici non hanno trascurato questa materia, speriamo che si possa proseguire”. PG/