TERZA COMMISSIONE: MODIFICHE SU SGRAVI IRAP PER SALE DA GIOCO E PROROGA DEI TEMPI DI TRASFORMAZIONE DELLE IPAB
La Terza commissione consiliare, presieduta da Attilio Solinas, ha avviato l'istruttoria su due disegni di legge della Giunta regionale che vanno a modificare la legge sul contrasto al gioco d'azzardo patologico e quella sulla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab). Nel primo caso la riduzione dell'aliquota Irap sarà applicata esclusivamente agli esercizi che disinstallino le slot machine per il gioco lecito entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione. Alle Ipab che devono decidere la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) o in persone giuridiche di diritto privato vengono concessi 180 giorni di tempo, anziché solo 90 come previsto dalla legge “25/2014”
(Acs) Perugia, 24 marzo 2016 – Avviata l'istruttoria in Terza commissione per due disegni di legge illustrati ieri pomeriggio dai funzionari della Regione: il primo modifica le agevolazioni che la legge 21 del 2014 (“Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico”) concede a chi decide di non installare apparecchi per il gioco lecito, esponendo il marchio “no slot”: la riduzione dell'aliquota Irap sarà concessa esclusivamente agli esercizi che disinstallino le slot machine per il gioco lecito entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione. La motivazione di tale modifica deriva dalla valutazione che, mentre gli esercizi che hanno installati apparecchi per il gioco e quelli che li disinstallano sono concretamente verificabili, al contrario l'intenzionalità di non installare tali apparecchi (come recita il testo della legge 21) non è comprovabile e potrebbe essere dichiarata, al fine di alleggerire il carico fiscale, anche da esercizi che non abbiano mai avuto l'intenzione di installarli. Altra modifica riguarda la collocazione delle sale da gioco per tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili, quindi la distanza da scuole, strutture residenziali socio-sanitarie, centri sportivi o di aggregazione giovanile: il testo originario ha consentito interpretazioni non univoche da parte dei Comuni. Laddove si diceva “distanza determinata dai Comuni entro il limite massimo di 500 metri”, si interviene ora uniformando la distanza di 500 metri per tutto il territorio regionale.