CONSIGLIO REGIONALE (4): APPROVATE LE NUOVE “NORME SULLA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DEGLI ENTI REGIONALI”
L'Assemblea regionale ha approvato all'unanimità le “Norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri dei titolari di cariche direttive degli enti regionali”. I titolari di cariche pubbliche elettive e di governo a livello regionale dovranno rendere pubblici “i redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o detenute anche tramite fondi di investimento e intestazioni fiduciarie”. Prevista la pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale.
(Acs) Perugia, 11 dicembre 2012 – Le nuove “Norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri dei titolari di cariche direttive degli enti regionali” sono state approvato all'unanimità dal Consiglio regionale dell'Umbria. Il disegno di legge, predisposto dall'Ufficio di presidenza e illustrato in Aula dal vicepresidente Damiano Stufara, si propone di dare attuazione a quanto previsto dalle recenti disposizioni nazionali in materia di materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.
Nel dettaglio, vengono disciplinate “le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo a livello regionale, prevedendo che la dichiarazione da pubblicare annualmente, all’inizio e alla fine del mandato sul sito web istituzionale, riguardi i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o detenute anche tramite fondi di investimento e intestazioni fiduciarie, stabilendo le sanzioni per la mancata ottemperanza”. La precedente legge regionale in materia (legge “55/82”), considerata ormai datata, viene abrogata in favore di “una disciplina più completa ed organica che si occupa dello stato patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori, siano essi consiglieri o assessori esterni, nonché dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dalla Regione”.
La legge prevede che ciascun consigliere regionale e assessore, entro tre mesi dalla data delle elezioni o della nomina, trasmetta al presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sul proprio stato patrimoniale. In caso di inadempienza anche parziale il presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere o l’assessore ad adempiere entro 15 giorni dalla scadenza del termine non osservato. Se l’inadempienza anche parziale attiene espressamente agli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a euro 50 per ogni giorno di inottemperanza della diffida. Nell’ipotesi di inadempienza, nonostante la diffida, si procede alla dichiarazione di decadenza da parte dell’organo che ha proceduto alla nomina o alla designazione”. MP/