RESIDENZE ANZIANI: PRESENTATA IN TERZA COMMISSIONE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI – AUDIZIONE ASSESSORE CASCIARI
L'assessore al Welfare della Regione Umbria, Carla Casciari, ha illustrato nell'audizione odierna in Terza Commissione la proposta di Regolamento per le strutture residenziali rivolte agli anziani autosufficienti. Individuate tre tipologie: Casa di quartiere, Gruppo appartamento, Residenza servita. Tutte le strutture dovranno presentare domanda agli Ati che si raccorderanno con le Zone sociali per la compatibilità con la programmazione territoriale e l'integrazione sociosanitaria. Obbligatorie le figure del Gestore, che potrà essere anche un'azienda, e del Coordinatore, che farà da tramite con i medici. Costante il monitoraggio su strutture ed ospiti.
(Acs) Perugia, 17 aprile 2012 – La proposta di Regolamento riguardante le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani autosufficienti è stata illustrata oggi dall'assessore Carla Casciari ai membri della Terza Commissione consiliare di Palazzo Cesaroni. Si tratta di un atto (delibera di Giunta n. 272 del 13/3/2012) che definisce tre tipi di servizi: quello semiresidenziale della Casa di quartiere e quelli, residenziali, del Gruppo appartamento e della Residenza servita.
La Casa di quartiere svolge funzioni di sostegno per persone autosufficienti con più di 65 anni d'età prive o carenti del supporto della rete familiare, sostenendo l'autonomia individuale e l'integrazione sociale. In via eccezionale può ospitare anche massimo due persone autosufficienti non over 65 necessitanti di supporto assistenziale. La capacità ricettiva massima è di 30 persone e la struttura deve comunque riservare posti alla pronta accoglienza per una durata comunque non superiore a 15 giorni. I requisiti minimi strutturali e di personale variano a seconda che il servizio di accoglienza sia diurno oppure anche notturno, per una durata massima di 12 ore nell'arco della giornata.
Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale per un massimo di 6 persone anziane autosufficienti, ma deve pure garantire due posti per far fronte alla pronta accoglienza. La finalità è di sostenere la vita autonoma delle persone garantendo protezione assistenziale. E' prevista la presenza di almeno un operatore di base (ex articolo 38 della legge regionale “26/2009”, ndr) per almeno tre ore al giorno e la sua immediata reperibilità per l'intero arco della giornata, notte compresa.
La Residenza servita sostiene la dimensione autonoma degli anziani autosufficienti e favorisce lo scambio sociale anche attraverso occasioni di vita comunitaria, comprendendo varie soluzioni abitative: camere singole o doppie, miniappartamenti per anziani singoli o in coppia, gruppo appartamento. In questo servizio residenziale, che non ne esclude uno di tipo semiresidenziale, la dotazione minima di personale comprende: addetto alle pulizie e alla preparazione e somministrazione dei pasti, un operatore (ex art. 38 l.r. “26/'09”) ogni 15 ospiti per l'orario diurno e uno sempre presente di notte. La capacità ricettiva massima è di 30 persone, inclusi due posti per far fronte alla pronta accoglienza.
In tutte le strutture dovrà esserci un Gestore, persona fisica o giuridica, che richieda l'autorizzazione al funzionamento della struttura e abbia l'obbligo di effettuare le comunicazioni successive all'Ambito territoriale integrato di riferimento. E' previsto anche un Coordinatore, con l'obbligo di attivare tempestivamente il medico di medicina generale per le eventuali prestazioni sanitarie nella forma di assistenza a domicilio. Compito del Coordinatore sarà anche quello di attivare l'Unità di valutazione multidisciplinare (prevista dalla legge 9 del 2008, istitutiva del Fondo regionale per la non autosufficienza, ndr) qualora una persona autosufficiente presenti una compromissione della propria autonomia. L'Unità di valutazione (Umv) monitorerà l'insorgenza della condizione di non autosufficienza e definirà il percorso assistenziale più appropriato, ferma restando la permanenza fino a 180 giorni nella struttura socioassistenziale.
La Proposta di regolamento della Giunta dettaglia quindi le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni, valide per tutti i tipi di strutture: la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata dal gestore all'Ambito territoriale integrato nel cui territorio è ubicata la struttura (necessariamente in un contesto urbano, ndr); l'Ati effettuerà un primo accertamento di verifica di regolarità formale e trasmetterà la domanda alla Conferenza di Zona sociale competente territorialmente per una verifica di congruenza con la programmazione sociale di territorio e l'integrazione socio-sanitaria. Questa prima fase concertativa deve chiudersi al massimo in 15 giorni, dopo di che la domanda viene trasmessa dall'Ati alla Commissione tecnica (prevista in ogni Zona sociale, ndr) che potrà effettuare sopralluoghi presso la struttura ed acquisire essa stessa il parere di tecnico comunali in materia di organizzazione della sicurezza sul lavoro, edilizia e impiantistica, igiene e sanità. L'intero procedimento per l'autorizzazione delle strutture deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Infine, la proposta della Giunta fissa disposizioni per le strutture socioassistenziali già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento, stabilendo che entro 30 giorni dalla data stessa devono presentare a loro volta domanda di autorizzazione all'Ati. Nel caso la struttura non possieda i requisiti stabiliti, dovrà presentare un piano di adeguamento entro un anno, se le lacune attengono alla gestione e al funzionamento della struttura; entro 3 anni se gli adeguamenti attengono a requisiti strutturali, con una tolleranza sulle superfici dei locali fino al 15 per cento.
L'iter dell'atto prevede adesso una fase partecipativa, con le audizioni delle categorie interessate, quindi il ritorno in Commissione per la discussione, gli eventuali aggiustamenti e il parere obbligatorio richiesto dalla Giunta. PG/pg