Regione Umbria - Assemblea legislativa


EDILIZIA: “MODIFICHE NORMATIVE VIGILANZA E CONTROLLO SU EDIFICI ZONE SISMICHE. RENDERE MENO COSTOSE E PIÙ RAPIDE LE AUTORIZZAZIONI PER COSTRUIRE O MIGLIORARE CASA” - PRESENTATA LA PROPOSTA DI LEGGE DI SMACCHI E BARBERINI (PD)

In sintesi

I consiglieri regionali del Pd, Andrea Smacchi e Luca Barberini, hanno presentato a Palazzo Cesaroni una proposta di legge di modifica ed integrazioni alla legge regionale 5/2010 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). La proposta mira alla riduzione dei costi, alla semplificazione delle procedure e ad autorizzazioni più rapide per realizzare interventi edilizi di modesta entità, in zone sismiche, garantendo adeguati livelli di sicurezza, come gli stessi consiglieri hanno tenuto a puntualizzare nel corso della conferenza stampa. Dalla procedura autorizzatoria prevista dalla legge dovrebbero essere esentati gli interventi di “trascurabile importanza” come quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria che non compromettono in alcun modo la sicurezza statica della costruzione, non riguardano le strutture portanti e non alterano l’entità e la distribuzione dei carichi.

 

 

(Acs) Perugia, 15 giugno 2011 – “Costi ridotti, procedure semplificate e autorizzazioni più rapide per realizzare interventi edilizi di modesta entità, in zone sismiche, garantendo adeguati livelli di sicurezza”. Sono questi i principali obiettivi della proposta di legge firmata dai consiglieri regionali del Partito democratico Andrea Smacchi eLuca Barberini, per modificare l’attuale normativa in materia di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in territori a rischio sismico (legge regionale 5/2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”).


 

La proposta di legge – spiegano Barberini e Smacchi – mira soprattutto ad andare incontro alle esigenze dei cittadini che intendono costruire o ristrutturare edifici di piccole dimensioni, snellendo l’attuale complesso iter burocratico per le autorizzazioni e riducendo le spese istruttorie. Secondo i criteri della legge regionale attualmente in vigore (n. 5/2010), non sono previste forme di controllo differenziate in relazione al diverso grado di rischio che la costruzione presenta ed è necessaria la procedura autorizzatoria anche per opere minori, che non incidono sulla pubblica incolumità. Questo comporta pratiche lunghe e complesse, con tempi di attesa indefiniti per il rilascio delle autorizzazioni sismiche, che spesso bloccano per mesi l’attività edilizia, e costi molto elevati per le spese istruttorie”.


 

Le modifiche proposte dagli esponenti del Partito democratico tendono in particolare ad escludere delle autorizzazioni sismiche le opere di modesta rilevanza ai fini della pubblica incolumità e a definire con certezza i tempi entro i quali la pubblica amministrazione deve rilasciare i necessari permessi. Viene al contempo proposto di differenziare il rimborso forfetario per le attività istruttorie, in base alle volumetrie e in particolare in relazione agli interventi che non superino i 1.200 metri cubi. Inoltre, quando non si tratta di nuove costruzioni, ma di opere di adeguamento e di miglioramento sismico, viene proposto di ridurre del 50 per cento tale spesa a carico del cittadino.


 

Le modifiche ipotizzate – puntualizzano Smacchi e Barberini - non andranno ad incidere sui livelli di sicurezza delle strutture, che devono restare sempre prioritari in una regione ad alto rischio sismico”. Dovrebbero essere esentati dalla procedura autorizzatoria prevista dalla legge gli interventi di “trascurabile importanza” come quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria che non compromettono in alcun modo la sicurezza statica della costruzione, non riguardano le strutture portanti e non alterano l’entità e la distribuzione dei carichi.


 

La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione (così come previsto dalla legge regionale della Toscana). Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale; gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo; le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali; gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell’edificio; la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate; la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano; i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati; le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuci-scuci; le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati; la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purchè non interessino l’orditura principale; l’inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture; le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico; le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera; le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza; le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune; i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. RED/mp-as


 

Immagini della conferenza stampa:

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