Regione Umbria - Assemblea legislativa


CONSIGLIO REGIONALE (1): APPROVATO CON VOTO UNANIME IL DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE SUI CONTROLLI DELLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

(Acs) Perugia, 30 luglio 2010–Il Consiglio regionale nella seduta odierna ha approvato, all’unanimità, il disegno di legge concernente “Modificazioni della legge regionale “5/2010” (disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)”.

L’atto, giunto in Aula con il voto unanime anche in seconda Commissione, è stato illustrato dallo stesso presidente Gianfranco Chiacchieroni. Il disegno di legge, come ha spiegato il relatore, è composto da un solo articolo e risponde all'impugnativa del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 - relativa alle disposizioni sui "collaudi" contenute nell'articolo 18, comma 1, della legge regionale - che ha disposto, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il ricorso avanti alla Corte Costituzionale rilevando sia profili di contrasto con la normativa statale in materia di collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086) che l'esclusività di competenza statale in materia di pubblica incolumità. L'impugnativa riguarda tanto la previsione di non assoggettabilità al collaudo statico degli interventi di riparazione o di quelli locali che interessino elementi isolati, quanto la possibilità della Regione di escludere dal collaudo statico eventuali altre tipologie edilizie. Il disegno di legge accoglie quindi motivi dell'impugnazione, contro la quale l’Esecutivo regionale non ha presentato ricorso provvedendo alle relative modifiche del proprio provvedimento legislativo. Le modifiche alla legge in argomento riguardano il primo comma dell’articolo 18 della legge “5/2010” relativo alle disposizioni sulle opere assoggettate a collaudo statico. All'articolo 18 (Collaudo statico), con l'eliminazione dei casi originariamente esclusi (interventi di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati nonché quanto altro individua bile in seno agli interventi edilizi) si prevede, per tutti gli interventi ricadenti nel disposto normativo, il collaudo statico, e viene eliminata la facoltà della Giunta di individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Si ribadisce, quindi, la finalità del collaudo (accertamento che l'intervento realizzato sia conforme al progetto autorizzato o depositato) e che il collaudo sia eseguito, di regola, in corso d'opera, tranne casi particolari in cui gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate. La legge “5/2010” delega le funzioni di controllo e vigilanza alle Province. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento e il controllo e la vigilanza sulle opere di propria spettanza. In Umbria sono 18 i territori comunali che ricadono nelle zone ad elevata sismicità (zona 1), 51 quelli classificati a media sismicità (zona 2) e 23 a bassa sismicità (zona 3). Due gli interventi, per dichiarazione di voto: di Massimo Buconi (Socialisti e riformisti) e Alfredo De Sio (Pdl). Entrambi hanno auspicato, a seguito dell’entrata in vigore della legge, la verifica dello stato di attuazione delle normative sismiche. Buconi ha anche auspicato, “una semplificazione relativa alla procedura su pratiche di minore entità che, - ha detto – si potrà raggiungere dopo una attenta e approfondita verifica sulla materia”. De Sio ha invece chiesto chiarezza, sia da parte delle Province che dalla Regione, in merito “alle dotazioni organiche-tecniche capaci di poter assolvere al compito. Si tratta – ha detto – di attuare un principio di sussidiarietà tra Regione e Province”. RED/as

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