Regione Umbria - Assemblea legislativa


NORMATIVE EUROPEE: IN PRIMA COMMISSIONE LA “DIRETTIVA SERVIZI” - ILLUSTRATO DALL'ASSESSORE GIOVANNETTI IL DISEGNO DI LEGGE CHE RECEPISCE LE INDICAZIONI COMUNITARIE SUI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

In sintesi
L'assessore regionale alle attività produttive Mario Giovannetti e i funzionari della Giunta regionale hanno presentato alla Prima commissione del Consiglio regionale il disegno di legge elaborato dall'Esecutivo di Palazzo Donini per adempiere agli obblighi comunitari contenuti nella “direttiva servizi” relativa ai servizi sul mercato interno. Novità negli ambiti del turismo, del commercio, dell'agricoltura e dei trasporti.

(Acs) Perugia, 8 gennaio 2010 – La Commissione Affari istituzionali di Palazzo Cesaroni, presieduta da Oliviero Dottorini, ha avviato la discussione sul disegno di legge della Giunta intitolato “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno”. L'illustrazione del provvedimento (che verrà votato dalla Commissione mercoledì 14 gennaio, quando sarà seguito dall'illustrazione del bilancio) è stata svolta dall'assessore regionale alle attività produttive Mario Giovannetti e dai funzionari della Giunta, che hanno messo in luce gli aspetti innovativi del provvedimento, tra cui ci sono il passaggio dall'autorizzazione comunale alla dichiarazione di inizio attività (Dia) per una serie di attività legate soprattutto al turismo e al commercio; l'abolizione delle distanze minime tra i distributori di carburante; l'individuazione dello sportello unico per le attività produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti legati all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; la revisione dei criteri legati alle autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture commerciali, per le quali (pur con differenze nelle procedure in base alla collocazione e alle dimensioni) non saranno più previsti limiti quantitativi ma solo qualitativi, legati cioè a condizioni ambientali, di sicurezza, viabilità o urbanistica.

È stato spiegato che “la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta “direttiva servizi''), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, si prefigge di realizzare, entro il 2010, un mercato interno dei servizi volto ad agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'Ue, in un'ottica di maggiore competitività dei mercati, a vantaggio delle imprese e dei consumatori. La frammentazione del mercato interno si ripercuote infatti negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle imprese ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. La direttiva intende rimuovere le limitazioni improprie alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione dei servizi: il diritto di stabilimento concerne l'esercizio effettivo di un'attività economica, a tempo indeterminato, da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi. La libertà di prestazione dei servizi comporta, invece, il diritto alla libera circolazione dei servizi cioè il diritto dei prestatori di fornire, in modo temporaneo e occasionale, servizi sul territorio regionale”. Il disegno di legge prevede la modifica di quelle leggi regionali (sono dieci) in contrasto con le previsioni della normativa europea. In materia di TURISMO, con riferimento alle strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, affittacamere, bed and breakfast, è stata introdotta la Dia (Dia (dichiarazione inizio attività) con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede la struttura, prevedendo che nella Dia il titolare dichiari di possedere una serie rilevante di requisiti volti in primis alla tutela del consumatore, quali ad esempio quelli in materia di pubblica sicurezza; di prevenzione incendi e quelli igienico-sanitari. Nella legge è stato inserito un sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare attraverso l'introduzione di una vera e propria procedura da espletarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni. Anche per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è stata introdotta, al posto dell'autorizzazione, la Dia con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla Provincia competente per territorio, prevedendo che nella dichiarazione il titolare dichiari di possedere i requisiti richiesti. Previsti anche in questo caso l'espletamento di controlli successivi alla Dia. In ambito SPORTIVO: il regime autorizzatorio per l'apertura di centri di attività motoria è stato mantenuto, ma è stato reso meno restrittivo prevedendo, al posto dell'autorizzazione comunale, la Dia. l'attività potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla dichiarazione al Comune competente per territorio. Per l'esercizio dell'attività AGRITURISTICA e di FATTORIE DIDATTICHE l'autorizzazione comunale viene sostituita dalla Dia con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al Comune ove ha sede l'attività. Per quanto riguarda il COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, è stato soppresso il riferimento, per il rilascio del titolo autorizzatorio, alla residenza e alla sede legale nel Comune, rispettivamente per il richiedente persona fisica e per le società. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune dove il richiedente ha eletto domicilio fiscale. Viene inoltre soppresso il requisito che impone all'interessato esclusivamente lo statuto giuridico di persona fisica o società di persone, estendendo la possibilità di esercitare l'attività anche alle società di capitali. In materia di DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI per autotrazione sono state soppresse le restrizioni quantitative relative a distanze minime tra impianti. E' stato inoltre soppresso l'obbligo, per l' interessato, di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici, in particolare attività commerciali integrative. Riguardo l'attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE la semplificazione ha riguardato la previsione di una autorizzazione di tipologia unica per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, in sostituzione della distinzione tra ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, somministrazione di bevande e attività collegate all'intrattenimento e allo svago. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive viene individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per quanto riguarda il COMMERCIO sono previste varie modifiche. I Comuni, entro il 31 dicembre del 2010, dovranno provvedere alla riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio secondo quanto previsto dalla nuova legge. “Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie: M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq nei comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 251 e 900 mq nei comuni delle classi I e II. M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1.000 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 901 e 1.500 mq nei Comuni delle classi I e II. M3 - medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1.001 e 1.500 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq nei Comuni delle classi I e Il. G1 - grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1.501 e 3.500 mq nei Comuni delle classi III e IV; superficie compresa tra 2.501 e 5.500 mq nei Comuni delle classi I e Il; G2 - grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore a 3.500 mq nei Comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq nei Comuni delle classi I e Il fino ad un massimo di 15.000 mq nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di 20.000 mq per quelle di tipologia G2 categoria E. (Classe I, Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Classe II, Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti; Classe III, i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti; Classe IV, Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti). Nuova la tipologia del “Polo commerciale” ossia un complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alla dimensione di una media struttura M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. La Giunta regionale definisce inoltre i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale prevedendo in particolare gli indirizzi per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio e verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente. La Giunta, per omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali da parte dei Comuni, i quali potranno individuare delle “aree sature” dove vietare nuovi insediamenti commerciali. Per le medie strutture superiori e per le grandi strutture di vendita sarà necessaria la Conferenza di servizi ed il parere della Regione sarà obbligatorio. Non potranno essere posti vincoli o limiti quantitativi all'apertura di centri e strutture commerciali: “la Giunta regionale con proprio atto di programmazione definisce criteri e modalità per garantire il giusto bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale. Solo la tutela dei “motivi imperativi di interesse generale” potrà giustificare la mancata autorizzazione all'apertura di nuove strutture e quindi il limite al libero mercato. MP/mp


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